Art. 12.
(Fondazione per la memoria dei crimini nazifascisti).

      1. Al fine di promuovere lo studio, la ricerca e la documentazione delle vicende connesse ai crimini di cui all'articolo 11, è istituita la Fondazione per la memoria dei crimini nazifascisti, di seguito denominata «Fondazione», con sede in Roma, presso l'Altare della Patria, posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, e soggetta alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. La Fondazione, senza fini di lucro:

          a) gestisce l'Archivio nazionale di cui all'articolo 13;

          b) effettua e promuove ricerche, anche presso le pubbliche amministrazioni, nonché studi sulle vicende relative ai crimini nazifascisti;

          c) raccoglie documenti e testimonianze per i fini di cui alla lettera b);

          d) cura la realizzazione dell'Atlante dei crimini nazifascisti;

          e) promuove ogni altra iniziativa utile alla conservazione e alla diffusione della memoria dei crimini nazifascisti.

      3. Le condizioni per la consultabilità dei documenti conservati in copia presso la Fondazione sono le medesime degli originali.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione, la definizione degli organi e la loro composizione.
      5. La Fondazione provvede ai suoi compiti con:

          a) il contributo ordinario dello Stato;

          b) eventuali redditi del suo patrimonio.

 

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      6. La Fondazione, in collaborazione con gli istituti regionali per la storia della Resistenza, si fa promotrice:

          a) di un progetto scientifico di raccolta di tutte le testimonianze dei sopravvissuti ai crimini nazifascisti e di ogni altro soggetto a conoscenza di tali fatti. Le università pubbliche e private hanno libero accesso al materiale raccolto per l'elaborazione di ulteriori ricerche e studi;

          b) di un progetto storico e scientifico, in collaborazione con le strutture centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali, le soprintendenze, gli archivi storici dello Stato, le biblioteche statali, le università e le regioni, la comunità scientifica e gli enti locali, per l'individuazione dei luoghi che sono stati teatro di crimini, eccidi, massacri e uccisioni, singole o plurime, e dei luoghi di tortura e di concentramento del regime nazifascista, nonché del successivo ed eventuale utilizzo, da parte degli organi di sicurezza dello Stato, di soggetti implicati nei suddetti crimini;

          c) di un progetto didattico sul tema della memoria rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, all'interno del quale è istituito un percorso della memoria dei crimini nazifascisti che, attraverso l'apposizione in ciascun sito di una lapide o di un altro manufatto recante il riferimento agli orrori perpetrati, collega i diversi luoghi e valorizza le articolazioni territoriali dell'Archivio nazionale di cui all'articolo 13;

          d) di scambi culturali con enti, università, fondazioni e istituti culturali nazionali, esteri e internazionali, sulle vicende relative ai crimini nazifascisti;

          e) della collaborazione con organismi internazionali specializzati in crimini contro l'umanità;

          f) dell'organizzazione di convegni, seminari, mostre e corsi di formazione e di specializzazione sui crimini contro l'umanità e in particolare sui crimini nazifascisti;

 

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          g) dell'istituzione di borse di studio in favore di giovani laureandi che intendono approfondire il periodo storico relativo al nazifascismo;

          h) della costituzione, all'interno dell'Archivio nazionale di cui all'articolo 13, di un centro multimediale, accessibile anche dalle relative articolazioni territoriali, recante una mappa multimediale e ipertestuale che evidenzia le località del percorso della memoria dei crimini nazifascisti di cui alla lettera c) e che raccoglie, su qualsiasi supporto, materiali audiovisivi.